Cambiamenti Sociali tra esigenze d’integrazione e accessibilità

Di pari passo col concetto di usabilità va quello di “accessibilità” di cui, per quanto riguarda i sistemi informatici, diamo la seguente definizione: “ l’accessibilità è la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari” (L. 9 gennaio 2004 n.4). Specifichiamo che in tale contesto si parla di sistemi informatici poiché il concetto di accessibilità viene coniato in un settore differente e cioè quello dell’architettura per indicare il grado di assenza di barriere architettoniche per soggetti con difficoltà motorie, riferendosi quindi al concetto di accesso fisico in un ambiente.
Nel caso dei sistemi informatici l’accessibilità è legata ad altre disabilità, come, ad esempio, disturbi della vista, cecità, daltonismo: “le persone con disabilità costituiscono una percentuale significativa della popolazione. Almeno il 10% della popolazione mondiale ha una menomazione che la rende incapace di svolgere le normali attività della vita quotidiana e quindi disabile”. In Italia, l’accessibilità dei sistemi informatici è regolata dalla legge n. 4 del 9 gennaio 2004, Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.
Qualsiasi strumento in grado di permettere la fruizione di un dispositivo tecnologico a un soggetto non in grado di accedervi a causa delle proprie condizioni fisiche è da considerarsi un espediente tecnologico per migliorarne, dunque, l’accessibilità e quindi l’usabilità: dalle tastiere Braille ai lettori di schermo.

Andrea Quattrone

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